{"id":1287,"date":"2021-09-29T14:26:03","date_gmt":"2021-09-29T14:26:03","guid":{"rendered":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/?page_id=1287"},"modified":"2021-09-29T14:26:04","modified_gmt":"2021-09-29T14:26:04","slug":"regolamento-di-istituto-e-norme-disciplinari","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/regolamento-di-istituto-e-norme-disciplinari\/","title":{"rendered":"Regolamento di istituto e norme disciplinari"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Scuole Private &#8211; Laiche<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti scolastici gestiti da enti e privati<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CCNL in vigore dal 26\/01\/2016<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 64 Regolamento interno)<br><\/strong>Il regolamento interno predisposto dall\u2018istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori<br>all\u2018atto dell&#8217;assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non pu\u00f2 contenere<br>norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente legislazione. Ci\u00f2 vale anche per le eventuali<br>successive modi\ufb01che.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Art. 65 (Doveri del lavoratore)<br><\/strong>I dipendenti hanno l\u2019obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.<br>In particolare, data la peculiarit\u00e0 del servizio scolastico, \u00e8 fatto obbligo a tutti i lavoratori:<br>a) di esplicare le proprie mansioni in conformit\u00e0 del livello e della quali\ufb01ca conferita;<br>b) di osservare l\u2018orario di servizio;<br>c) di segnalare le assenze per malattia prima dell&#8217;inizio del servizio e giusti\ufb01carle entro il secondo giorno<br>salvo il caso di comprovato impedimento;<br>d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell\u2019istituto;<br>e) di osservare le eventuali modi\ufb01che di orario e di insegnamento;<br>i) di mantenere il segreto d&#8217;uf\ufb01cio;<br>g) di non trarre in alcun modo illecito bene\ufb01cio dallo svolgimento della propria attivit\u00e0;<br>h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali af\ufb01datigli.<br>Agli insegnanti inoltre \u00e8 fatto obbligo:<br>i) di presentare tempestivamente al preside dell&#8217;istituto il programma dello svolgimento del corso della<br>materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;<br>1) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel<br>numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;<br>m) di comunicare all&#8217;istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l&#8217;accettazione di incarichi di insegnamento presso<br>altre scuole legalmente riconosciute o private semprech\u00e9 compatibili ai sensi della legislazione vigente; e<br>inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 di libera professione,<br>semprech\u00e9 compatibile;<br>n) di svolgere le ore di insegnamento af\ufb01dategli secondo la ripartizione per materia.<br><strong>Art. 66 (Provvedimenti disciplinari)<\/strong><br>Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, Parte seconda, del presente c.c.n.l., le infrazioni alle<br>norme del c.c.n.l. possono essere punite, a seconda della gravit\u00e0 dei fatti, con i seguenti provvedimenti<br>disciplinari:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>richiamo verbale;<\/li><li>richiamo scritto;<\/li><li>multa non superiore all&#8217;importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;<\/li><li>sospensione dal lavoro e dalla retribuzione \ufb01no ad un massimo di 6 gg di effettivo lavoro (6\/26);<\/li><li>licenziamento disciplinare.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nessun provvedimento disciplinare potr\u00e0 essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al<br>dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.<br>La contestazione degli addebiti sar\u00e0 fatta mediante comunicazione scritta nella quale verr\u00e0 indicato il termine<br>entro cui il dipendente dovr\u00e0 far pervenire le proprie giusti\ufb01cazioni. Tale termine non potr\u00e0 essere inferiore a<br>10 gg.<br>Il dipendente potr\u00e0 farsi assistere dall&#8217;Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.<br>Il provvedimento disciplinare dovr\u00e0 essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg dal termine<br>assegnato al dipendente per presentare le sue giusti\ufb01cazioni. Tale comunicazione dovr\u00e0 speci\ufb01care i motivi<br>del provvedimento.<br>Trascorso l&#8217;anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giusti\ufb01cazioni presentate<br>dal dipendente si intendono accolte.<br>I provvedimenti disciplinari, comminati senza l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi,<br>sono inef\ufb01caci.<br>Non si terr\u00e0 conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Art. 67 (Tentativo di conciliazione)<br><\/strong>In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti, cos\u00ec come modi\ufb01cati ed<br>integrati dal Mgs. n. 80\/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e\/o<br>amministrativa presso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.<br>Il tentativo di conciliazione pu\u00f2 avvenire in sede amministrativa 0 in sede sindacale con le modalit\u00e0 e le<br>procedure previste dall\u2019art. 6, Parte prima del presente c.c.n.l.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Art. 68 (Rinvio alle leggi)<br><\/strong>Per quanto non previsto dal presente c.c.n.l. si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n.<br>300\/1970, nella L. n. 604\/1966, nella L. n. 108\/1990 e nella L. n. 223\/1991 e successive modi\ufb01che e<br>integrazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Scuole Private &#8211; Laiche Contratto collettivo nazionale di lavoro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1287","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1287"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1288,"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1287\/revisions\/1288"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/scuolagiordanobruno.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}