Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti scolastici gestiti da enti e privati
CCNL in vigore dal 26/01/2016
Art. 64 Regolamento interno) Il regolamento interno predisposto dall‘istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all‘atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.
Art. 65 (Doveri del lavoratore) I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori: a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita; b) di osservare l‘orario di servizio; c) di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento; d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto; e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento; i) di mantenere il segreto d’ufficio; g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività; h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli. Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo: i) di presentare tempestivamente al preside dell’istituto il programma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine; 1) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali; m) di comunicare all’istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l’accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; e inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l’inizio dell’attività di libera professione, sempreché compatibile; n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia. Art. 66 (Provvedimenti disciplinari) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, Parte seconda, del presente c.c.n.l., le infrazioni alle norme del c.c.n.l. possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg di effettivo lavoro (6/26);
licenziamento disciplinare.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 gg. Il dipendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 67 (Tentativo di conciliazione) In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti, così come modificati ed integrati dal Mgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti. Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa 0 in sede sindacale con le modalità e le procedure previste dall’art. 6, Parte prima del presente c.c.n.l.
Art. 68 (Rinvio alle leggi) Per quanto non previsto dal presente c.c.n.l. si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n. 300/1970, nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nella L. n. 223/1991 e successive modifiche e integrazioni.
Scuole Private – Laiche
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti scolastici gestiti da enti e privati
CCNL in vigore dal 26/01/2016
Art. 64 Regolamento interno)
Il regolamento interno predisposto dall‘istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori
all‘atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere
norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali
successive modifiche.
Art. 65 (Doveri del lavoratore)
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l‘orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno
salvo il caso di comprovato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
i) di mantenere il segreto d’ufficio;
g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:
i) di presentare tempestivamente al preside dell’istituto il programma dello svolgimento del corso della
materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
1) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel
numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
m) di comunicare all’istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l’accettazione di incarichi di insegnamento presso
altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; e
inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l’inizio dell’attività di libera professione,
sempreché compatibile;
n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.
Art. 66 (Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, Parte seconda, del presente c.c.n.l., le infrazioni alle
norme del c.c.n.l. possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al
dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine
entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a
10 gg.
Il dipendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg dal termine
assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi
del provvedimento.
Trascorso l’anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate
dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi,
sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 67 (Tentativo di conciliazione)
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti, così come modificati ed
integrati dal Mgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o
amministrativa presso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa 0 in sede sindacale con le modalità e le
procedure previste dall’art. 6, Parte prima del presente c.c.n.l.
Art. 68 (Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente c.c.n.l. si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n.
300/1970, nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nella L. n. 223/1991 e successive modifiche e
integrazioni.