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Scuola Giordano Bruno > info e documenti

Di seguito i documenti in materia di trasparenza 

Bilancio 2023__

Bilancio 31 12 2023 Associazione Giordano Bruno

Bilancio 2022__

Bilancio 2022

Bilancio 2021__

Bilancio 2021

Bilancio 2020__

Bilancio 2020

Bilancio 2019__

Scarica file - bilancio 2019

Consulenti esterni__

Scarica file - Consulenti esterni

conto economico__

Scarica file - conto economico

Contratti a tempo non indeterminato__

Scarica file - Contratti a tempo non indeterminato

Contratto locazione Giordano-scalici__

Scarica file - Contratto locazione Giordano-scalici

Costo del personale__

Scarica file - Costo del personale

delibera approvazione bilancio__

Scarica File - delibera approvazione bilancio

Organigramma__

Scarica File - Organigramma

Organizzazione Interna__

Scarica file -Organizzazione Interna

Regolamento di Istituto__

Scuole Private – Laiche

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti scolastici gestiti da enti e privati

CCNL in vigore dal 26/01/2016

Art. 64 Regolamento interno)
Il regolamento interno predisposto dall‘istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori
all‘atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere
norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali
successive modifiche.


Art. 65 (Doveri del lavoratore)
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l‘orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno
salvo il caso di comprovato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
i) di mantenere il segreto d’ufficio;
g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:
i) di presentare tempestivamente al preside dell’istituto il programma dello svolgimento del corso della
materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
1) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel
numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
m) di comunicare all’istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l’accettazione di incarichi di insegnamento presso
altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; e
inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l’inizio dell’attività di libera professione,
sempreché compatibile;
n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.
Art. 66 (Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, Parte seconda, del presente c.c.n.l., le infrazioni alle
norme del c.c.n.l. possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti
disciplinari:

  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;
  • multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg di effettivo lavoro (6/26);
  • licenziamento disciplinare.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al
dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine
entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a
10 gg.
Il dipendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg dal termine
assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi
del provvedimento.
Trascorso l’anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate
dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi,
sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.


Art. 67 (Tentativo di conciliazione)
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti, così come modificati ed
integrati dal Mgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o
amministrativa presso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa 0 in sede sindacale con le modalità e le
procedure previste dall’art. 6, Parte prima del presente c.c.n.l.


Art. 68 (Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente c.c.n.l. si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n.
300/1970, nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nella L. n. 223/1991 e successive modifiche e
integrazioni.

Piano triennale offerta formativa 2022-2025__

Scarica File Piano Offerta formativa  2022-25

Chi Siamo

La scuola dell’infanzia paritaria Giordano Bruno ha maturato un’esperienza trentennale nel settore socio educativo. Gli interventi didattici, nel pieno rispetto dell’età evolutiva e del contesto socio familiare di riferimento di ciascun alunno, valorizzano e promuovono l’Unicità dell’individuo, privilegiando la cultura dell’accoglienza al fine di contrastare le disuguaglianze.

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Info e documenti

  • Regolamento di istituto e norme disciplinari
  • PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022-2025
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